Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia introdotta in Italia dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 59/2016 a beneficio degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese ed al fine di agevolarne l’accesso al credito.
A garanzia del credito il pegno può essere concesso su beni mobili (ad esclusione dei beni mobili registrati) appartenenti al debitore finanziato o ad un altro soggetto (terzo datore) e, a differenza del pegno previsto dal codice civile agli articoli 2784 e seguenti, il titolare dei beni dati in garanzia non ne perde il possesso.
Il pegno non possessorio si costituisce con atto scritto e ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione nell’apposito Registro, tenuto dall’Agenzia delle entrate (ufficio unico nazionale con sede in Roma) e gestito con modalità esclusivamente informatiche (operative dal 15.6.2023).
Le domande, unitamente al relativo atto, possono essere presentate da una delle parti interessate (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un suo rappresentante incaricato con procura firmata digitalmente.
La durata dell’iscrizione è di dieci anni e si può rinnovare con una nuova domanda presentata prima della scadenza. La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta su consenso del creditore o su ordine del giudice.
Il Registro pegni, che raccoglie le domande (da presentarsi tramite accesso all’area riservata del sito di Agenzia entrate) di iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione delle eventuali vicende modificative della garanzia, è consultabile da chiunque previo pagamento di quanto dovuto.