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Registro titolari effettivi

Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese (denominata, in breve, “registro dei titolari effettivi”) al cui interno devono essere indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Con il D.M. 11 marzo 2022 n. 55 è stato adottato il regolamento che prevede le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva dei soggetti sopra indicati. L’effettiva operatività di tale registro è peraltro subordinata ad ulteriori provvedimenti attuativi, adottati i quali i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla comunicazione dei dati relativi.

Soggetti tenuti alla comunicazione
Per le società di capitali e cooperative: gli amministratori;
Per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione;
Per i trust e istituti giuridici affini: il fiduciario.

Modalità di comunicazione
Le comunicazioni dovranno avvenire attraverso la presentazione di un modello di Comunicazione Unica di impresa, quindi con una “pratica telematica” che dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti obbligati.
È esclusa la possibilità di presentazione da parte del professionista incaricato oppure da altri soggetti delegati con procura speciale. Si raccomanda pertanto a coloro che saranno tenuti alla presentazione delle comunicazioni nel nuovo “registro dei titolari effettivi” di dotarsi per tempo di un dispositivo di firma digitale che sarà indispensabile per effettuare l’adempimento.

Termini
Società, persone giuridiche private, trust ed istituti giuridici affini già esistenti: entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Società e persone giuridiche private di nuova costituzione: entro 30 giorni dalla data di iscrizione nei rispettivi registri.
Trust ed istituti giuridici affini di nuova costituzione: entro 30 giorni dalla costituzione.
Variazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva: entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Comunicazione annuale di conferma dei dati e delle informazioni: entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma – le società di capitali e cooperative possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.

Sanzioni
La violazione degli obblighi previsti dalla normativa è soggetta all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 del Codice civile che va da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 1.032.

Registro titolari effettivi

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