La “legge di Bilancio 2023” (art. 1, co. 384) ha modificato il comma 3-bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale (e del co. 1 del medesimo articolo), dall’1.1.2023, “è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.”
Variazione della soglia delle limitazioni all’uso del denaro contante